(massima n. 1)
Una volta esclusa la decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 per mezzo di tempestiva impugnazione stragiudiziale, l'azione in giudizio diretta, in base all'art. 18, L. n. 300 del 1970, all'annullamento del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., e la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo non possono essere desunte né dal lungo intervallo temporale tra l'intimazione del licenziamento e la sua impugnazione giudiziale, né dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, circostanze che di per sé non rivelano in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo del rapporto.