(massima n. 1)
In tema di impugnativa di licenziamento illegittimo, intervenuta l'estinzione di un primo giudizio di annullamento, la successiva azione deve essere proposta entro il termine quinquennale di prescrizione ex art. 1442 c.c. decorrente dall'atto interruttivo, ad effetto istantaneo, costituito, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, c.c., in relazione all'art. 2943 c.c., dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio estinto, senza che, a tal fine, assuma rilievo interruttivo la notifica tardiva del ricorso in riassunzione del precedente processo.