(massima n. 1)
La nozione di sfruttamento sessuale del minore di anni diciotto, di cui alla previgente formulazione della norma in tema di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c. p.), lungi dal caratterizzarsi esclusivamente sul piano economico, va intesa come connotante le condotte di approfittamento della condizione propria del minore. (Nella specie il ricorrente assumeva la diversitą, tra loro, della originaria nozione di "sfruttamento" e della successiva nozione di "utilizzo" di persone minori impiegate dalla norma).