(massima n. 1)
Integra il reato di estorsione (art. 629 c.p.) - e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - la condotta di colui che consegni effetti cambiari rimasti insoluti ad esponenti di organizzazioni mafiose, le quali, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, minaccino il debitore per indurlo all'adempimento, in quanto - ancorché l'elemento intenzionale sia caratterizzato nell'estorsione, diversamente dal reato di cui all'art. 393 c.p., dalla coscienza dell'agente di esercitare una pretesa non dovuta - allorché la minaccia si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di lą di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, la coartazione dell'altrui volontą assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in tal caso, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva.