(massima n. 1)
La circostanza attenuante della riparazione del danno non si realizza, in riferimento ai fatti criminosi aventi ad oggetto l'emissione di assegni bancari senza copertura, con il solo pagamento dell'importo dell'assegno, essendo necessario che sia risarcito l'intero pregiudizio economico, rappresentato anche dalle spese, dagli interessi, dal lucro cessante.