(massima n. 1)
Nei contratti a forma libera, al fine di manifestare il potere rappresentativo non č necessario che il rappresentante usi formule sacramentali, ma č sufficiente che dalle modalitā e dalle circostanze in cui ha svolto l'attivitā negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale sė da poter presumere, secondo i criteri correnti nella vita degli affari, che l'attivitā č espletata nella qualitā di rappresentante di altro soggetto. (Nella specie, in relazione alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro nei confronti di una persona fisica, la sentenza di merito aveva evidenziato che nel deposito di automezzi ove il lavoratore svolgeva attivitā di custode operava - e la circostanza era ben nota al lavoratore - una sola impresa di cui risultava titolare una societā di capitali, mentre il convenuto era solo socio e poi amministratore unico di detta societā, ritenendo, dunque, l'esercizio di poteri datoriali da parte di questi compatibile con i poteri di rappresentanza spettantigli; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata affermando il riportato principio).