(massima n. 1)
Con riguardo a contratto concluso jure privatorum dalla P.A., a differenza dei vizi concernenti l'attività negoziale dell'ente pubblico, i quali, sia che si riferiscano al processo di formazione delle volontà dell'ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente, sono deducibili, traducendosi in un difetto di capacità dell'ente, esclusivamente dall'ente pubblico stesso al fine di ottenere l'annullamento del contratto (ex artt. 1441, 1442, quarto comma c.c.), l'operatività o meno del contratto per effetto dell'intervenuta o mancata approvazione tutoria può essere dedotta da entrambe le parti contraenti, essendo le stesse sul medesimo piano, per cui anche il privato, liberato dagli obblighi contrattuali, può invocare l'inefficacia del negozio, in quanto l'intervenuto diniego di approvazione, operando quale condicio juris retroattivamente sull'efficacia del contratto, fa venir meno per lo stesso ogni possibilità di potere costituire fonte di obbligazione per i contraenti.