(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (in luogo di quello di estorsione) occorre che l'agente sia soggettivamente - pur se erroneamente - convinto dell'esistenza del proprio diritto, e che detto diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale. (Fattispecie nella quale č stata esclusa l'azionabilitā in sede giurisdizionale della pretesa dell'imputato di ottenere la restituzione delle somme di denaro elargite ad una donna alla quale in passato era stato sentimentalmente legato).