(massima n. 1)
In tema di pornografia minorile, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di divulgazione di materiale pedopornografico, implica la volontā consapevole di divulgare o diffondere lo stesso. (La Corte, in applicazione di tale principio, ha precisato che l'utilizzo, per lo scaricamento di "files" da "Internet", di un determinato tipo di programma di condivisione, quale "Emule" o simili, non č sufficiente di per sé a far ritenere provata la volontā altresė di diffusione del materiale).