Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 10022del 11 marzo 2010
(1 massima)
(massima n. 1)
Non č configurabile la continuazione tra il reato di cessione di sostanze stupefacenti e quello di cui deve rispondere il cedente ai sensi dell'art. 586 c.p. per la morte dell'acquirente seguita all'assunzione della droga ceduta.