(massima n. 1)
L'esimente di cui all'art. 384, comma secondo, c.p., nella parte in cui prevede l'esclusione della punibilitā se il fatto č commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltā di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, non si applica alle persone indicate nell'art. 200 c.p.p., alle quali č invece applicabile nel caso in cui esse siano state obbligate a deporre o comunque a rispondere su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autoritā giudiziaria. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento civile da un legale chiamato a deporre su circostanze conosciute per ragione della sua attivitā professionale).