(massima n. 1)
L'espressa adesione alla partecipazione ad un "processo camorristico", nel quale sia previsto l'uso di armi da sparo per l'esecuzione della eventuale condanna degli accusati, implica il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime, anche se tale evenienza sia di fatto riconducibile alla scelta esecutiva di un unico esecutore materiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 c.p. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nella partecipazione di un concorrente nel duplice omicidio eseguito materialmente da altri all'esito di un "processo camorristico").