(massima n. 1)
Č configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui č stata esclusa la continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso e quello di traffico di stupefacenti e conseguentemente č stata ritenuta inapplicabile la disciplina dell'art. 297, comma terzo, c.p.p. alle distinte ordinanze cautelari emesse in riferimento agli stessi).