(massima n. 1)
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, quando il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza di assoluzione, il momento determinante per stabilire la pendenza del procedimento in appello va individuato nell'emissione del decreto di citazione per il giudizio ex art. 601 c.p.p..