(massima n. 1)
Non č punibile per il delitto di falsa testimonianza, in forza dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p., il testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per un reato in precedenza commesso e in ordine al quale, al momento in cui č stato ascoltato, non vi erano indizi di colpevolezza a suo carico. (Fattispecie relativa a false dichiarazioni rese dal teste nell'ambito di un procedimento scaturito da una denuncia da lui stesso presentata e rivelatasi, poi, calunniosa).