(massima n. 1)
Il possesso di un'arma clandestina integra di per sè la prova del delitto di ricettazione, essendo l'abrasione della matricola (che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 L. 18 aprile 1975, n. 110) chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione; ciò dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza dello stesso della provenienza illecita dell'arma.