(massima n. 1)
Nella valutazione circa la concedibilitą della sospensione condizionale della pena non ha rilievo ostativo il fatto che l'imputato abbia trascorso in stato di custodia cautelare un periodo quantomeno pari alla durata della pena detentiva irrogata, posto che questi ha comunque interesse ad ottenere il beneficio, sia ai fini della sua incidenza immediata sulla pena pecuniaria, sia ai fini della successiva estinzione del reato.