(massima n. 1)
L'applicazione della misura di sicurezza della assegnazione ad una casa di cura e di custodia impedisce la concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la possibilitā di sostituire in taluni casi la misura del ricovero con quella della libertā vigilata non fa venir meno l'obbligatorietā - che sorge nel momento in cui risulti che l'imputato č persona socialmente pericolosa - dell'applicazione della misura stessa)