(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta societaria, la nuova formulazione dell'art. 223, comma secondo, L. fall., introdotta dall'art. 4 D.L.vo n. 61 del 2002 che richiede il nesso di causalitą tra l'operato dell'amministratore e il fallimento della societą non riguarda l'art. 223, comma primo, L. fall. che, ai fini della condotta incriminata, fa riferimento al disposto di cui all'art. 216 L. fall., il quale prescinde da qualsiasi nesso eziologico in rapporto al fallimento.