(massima n. 1)
Integra il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'art. 659, comma primo, c.p., il fatto di colui che, per pił giorni, si dia a schiamazzi e grida notturne, alla guida di una autovettura i cui pneumatici faccia reiteratamente stridere, percorrendo in un senso e in quello opposto le strade di un centro abitato.