(massima n. 1)
In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilitā del tentativo di atti sessuali con minorenne nel caso in cui il contatto tra il reo ed il minore avvenga mediante comunicazione a distanza, č necessario accertare, da un lato, l'univoca intenzione dell'agente di soddisfare la propria concupiscenza e, dall'altro, l'oggettiva idoneitā della condotta a violare la libertā di autodeterminazione sessuale della vittima. (Fattispecie in cui il reo aveva inviato a mezzo telefono cellulare un SMS ad un minore nel tentativo di indurlo a compiere sulla propria persona atti di autoerotismo).