(massima n. 1)
Riconosciuta l'esistenza della continuazione tra i reati già oggetto di una sentenza irrevocabile di patteggiamento a pena sospesa e quelli relativi ad una successiva sentenza di condanna, il giudice può subordinare all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena originariamente concessa senza che ciò determini una modifica dell'originario accordo intervenuto tra le parti, essendo questi obbligato a valutare nuovamente se il reo sia meritevole del mantenimento del beneficio.