(massima n. 1)
In tema di liberazione condizionale, il giudice deve valutare, tra gli altri elementi, il grado di interesse e di concreta disponibilità dimostrato dal condannato nei confronti delle vittime: tale elemento tuttavia va considerato in modo globale, insieme alla condotta complessiva del soggetto ai fini dell'accertamento dell'efficacia dell'azione rieducativa. (Nella fattispecie, relativa all'istanza di un collaboratore di giustizia già ammesso alla detenzione domiciliare, la Corte ha ritenuto contraddittorio il rigetto del Tribunale di sorveglianza che, pur dando atto della sussistenza di numerosi parametri positivi rilevava però la mancanza della prova di manifestazioni di altruismo e solidarietà del condannato verso le parti offese).