(massima n. 1)
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma quarto, c.p. aggiunto dalla legge n. 251 del 2005 nella parte in cui prevede che se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave in quanto detto aumento trova la sua giustificazione nella sostanziale diversità delle situazioni regolate, avendo il legislatore facoltà di comminare le pene con aumenti differenziati in misura precostituita in ragione della minore o maggiore proclività a delinquere del reo, quest'ultima espressa dalla recidiva reiterata, ed è del tutto ragionevole oltre che conforme al principio dell'emenda di cui all'art. 27 Cost., considerato che una pena non commisurata adeguatamente al valore dell'illecito, identificato anche in base alla propensione a delinquere che il reo esprime, sarebbe frustranea rispetto alla rieducazione del condannato.