(massima n. 1)
In tema di reati concernenti la falsificazione e l'illecita acquisizione o utilizzazione di carte di credito o di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di danaro contante (art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, conv. in L. 5 luglio 1991 n. 197 ), l'eurocheque nonostante il suo nesso strumentale con la carta di riconoscimento del titolare la quale garantisce il pagamento al primo prenditore non puņ essere assimilato, per la sua natura di titolo di credito, agli «ordini di pagamento » prodotti unitamente ad un documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, di cui alla disposizione predetta. Ne deriva che la ricezione di eurocheques provenienti da delitto integra il reato di ricettazione e non l'ipotesi criminosa prevista dalla legge speciale. (Ha precisato la Corte che la carta di riconoscimento non rappresenta un documento che autonomamente costituisca strumento di pagamento, e non vale a far assumere agli assegni, in contrasto con la loro peculiare caratteristica dell'astrattezza, la funzione di meri ordini di pagamento )