(massima n. 1)
Ai fini della perseguibilità senza querela dei delitti di violenza sessuale, la connessione con reato procedibile d'ufficio cui si riferiva l'art. 542 c.p. — e si riferisce oggi l'art. 609 septies, comma quarto n. 4, dello stesso codice — non viene meno a seguito del ritenuto assorbimento di detto ultimo reato nel reato di violenza sessuale, ma solo all'esito di intervenuta assoluzione dal medesimo per insussistenza del fatto. (Nella specie l'assorbimento del reato di maltrattamenti, procedibile d'ufficio, in quello di violenza sessuale continuata era stato affermato dai giudici di merito in conseguenza della esclusione dell'ipotesi di concorso formale tra i due reati).