(massima n. 1)
Qualora il giudice dell'esecuzione, adito per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, anziché procedere de plano fissi l'udienza di comparizione delle parti e decida all'esito di essa, la relativa ordinanza non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è suscettibile di opposizione dinanzi al medesimo giudice, il cui provvedimento è successivamente impugnabile con ricorso per cassazione. (Nella specie la Corte ha qualificato come opposizione il ricorso e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per l'ulteriore corso).