(massima n. 1)
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384, comma primo c.p. (necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore), non può essere invocata sulla base di un mero timore, anche solo presunto od ipotetico, ma occorre un effettivo danno nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione alla quale l'esimente opera. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza degli elementi richiesti per l'operatività dell'esimente in relazione ad una falsa testimonianza, poiché l'imputato l'aveva semplicemente evocata sostenendo di non aver potuto dire la verità perché gli autori del reato erano «liberi» e di avere «famiglia»).