(massima n. 1)
In tema di reato sessuale commesso in danno di persona infraquattordicenne, punito dal primo comma dell'art. 609 quater c.p., va escluso che il mero dato anagrafico comporti la sussistenza della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa prevista dal comma secondo dell'art. 609 bis c.p., così che, una volta escluse condotte comportanti violenza, minaccia o abuso di autorità, non può trovare applicazione anche la seconda fattispecie criminosa, che è alternativa e incompatibile con la prima.