(massima n. 1)
Nel delitto di furto č ravvisabile il dolo eventuale quando sia rimasta accertata la accettazione, da parte dell'agente, del rischio che la cosa di cui si impossessa possa legittimamente appartenere ad altri. (Fattispecie nella quale il ricorrente, accusato del furto di ottone e rame, aveva sostenuto di avere agito in buona fede, nell'adempimento dell'incarico, conferitogli dal datore di lavoro, di trasportare il materiale. La Corte ha ritenuto che l'accertamento, compiuto dal giudice di merito, sulle modalitā di confezionamento e custodia del materiale, diverse da quelle indicate nelle presunte direttive impartite, giustificasse la configurazione di una consapevole accettazione del rischio che la cosa appresa appartenesse legittimamente a soggetto diverso dal datore di lavoro).