(massima n. 1)
Nel reato di furto sussiste l'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di medicinali sottratti nel reparto infermieristico dall'apposito carrello, considerato che l'esposizione della cosa alla pubblica fede è caratterizzata — oltre che da mancanza di custodia e rinuncia a mezzi protettivi — anche e per equiparazione dall'adozione di mezzi protettivi privi di efficacia in quanto agevolmente superabili, in antitesi alla situazione di normale custodia. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto integrata l'aggravante in questione nella sottrazione di medicinali lasciati per necessità sul carrello dei farmaci dal personale infermieristico che non poteva contemporaneamente somministrare farmaci e sorvegliare continuativamente i medicinali).