(massima n. 1)
Le dichiarazioni rese da persone che conversino tra loro se captate nel corso di attivitą di intercettazione regolarmente autorizzata e a loro insaputa - sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti: infatti, tali dichiarazioni non sono in alcun modo assimilabili a una chiamata in correitą, non trovando pertanto applicazione la regola di valutazione di cui al comma 3 dell'articolo 192 del c.p.p. (Mass. redaz.).