(massima n. 1)
L'errore di diritto, anche se incide sui presupposti, non dā luogo ad una causa di nullitā assoluta (che abilita il giudice a respingere gli effetti di un atto o negozio del quale gli č stata domandata l'applicazione), bensė di sola annullabilitā; e per fare valere tale vizio in via di opposizione all'azione di adempimento, la parte interessata pur non vincolata a forme speciali deve addurre una falsa rappresentazione circa l'esistenza, la portata o l'applicabilitā di una norma giuridica, riconoscibile dall'altro contraente e che sia stata la ragione unica o principale del negozio.