(massima n. 1)
L'appartenenza dell'imputato all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso («Cosa nostra»), titolare del potere di deliberazione in merito alla realizzazione di singoli e specifici fatti criminosi, non è di per sé elemento sufficiente per la configurazione del concorso morale nel delitto di omicidio, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo alla specifico reato. (La Corte ha quindi precisato che è sufficiente ad integrare il concorso anche il comportamento silente eventualmente tenuto nel corso di una riunione di tale organismo deliberativo, nel corso della quale è stato conferito il mandato omicidiario, in quanto anche la sola presenza può significativamente rafforzare l'altrui proposito criminoso).