(massima n. 1)
La posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall'art. 147 c.c. in capo al genitore, comporta l'obbligo per costui di tutelare la vita, l'incolumitą e la moralitą sessuale dei minori contro altrui aggressioni: ne consegue che risponde del delitto di cui all'art. 609 quater c.p., in concorso con l'autore del reato, ai sensi del secondo comma dell'art. 40 c.p., la madre che non impedisca, ed anzi consenta, che il coniuge abusi sessualmente dei figli minorenni.