(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 659 comma primo c.p. resta assorbito in quello previsto al comma secondo del medesimo articolo, avente medesima obiettivitą giuridica e natura di reato di pericolo concreto, se il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso come quello di panificatore. Difatti, nel caso dell'esercente il mestiere rumoroso, la fattispecie di cui al primo comma risulta integrata in via autonoma solo se l'attivitą svolta eccede il normale esercizio della professione o costituisce un uso smodato dei mezzi tipici di essa.