(massima n. 1)
L'etā del minore, se di gran lunga inferiore al limite dei dieci anni, oltre ad essere elemento essenziale della circostanza aggravante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 quater c.p., č legittimamente valutata dal giudice anche come elemento concreto atto ad escludere la circostanza attenuante della minore gravitā del caso prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, c.p. (Fattispecie in cui l'etā del minore era di quattro anni e mezzo).