(massima n. 1)
Ai fini dell'annullamento del contratto per errore su una qualitą essenziale dell'oggetto dello stesso, non occorre accertare se tale qualitą sia stata o meno pattuita tra le parti, essendo sufficiente e rilevante che una delle parti stesse si sia indotta alla stipulazione del negozio nell'erronea e determinante convinzione della sua esistenza.