(massima n. 1)
Integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 659, primo comma, c.p. la condotta idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni di in numero indeterminato di persone, che sia posta in essere, seppure non siano superati i limiti di rumorositā di cui all'art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997, nello svolgimento di attivitā di per sé rumorosa, perché l'agente č comunque tenuto alle cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. (Fattispecie relativa alla condotta del responsabile di un ambulatorio medico dai cui impianti di climatizzazione ed elettrogeno provenivano rumori che per intensitā e durata superavano i limiti di normale tollerabilitā).