Cassazione penaleSez. Isentenza n. 22882del 3 luglio 2006
(1 massima)
(massima n. 1)
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 163 c.p. decorre a partire dalla data in cui č divenuta irrevocabile la sentenza con la quale č stato concesso il beneficio.