(massima n. 1)
Integra il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) la condotta di colui che, nell'ambito di un'attività di ricerca e selezione del personale — previo incarico ricevuto dalla Regione sulla base di titoli di studio e professionali (nella specie laurea in medicina e chirurgia e titoli professionali specificamente riferiti alla qualifica di psicologo) rivelatisi falsi — svolga concretamente attività di valutazione del potenziale dei candidati, utilizzando, nella stesura di profili psicologici individuali, strumenti di indagine della psiche riservati alla professione di psicologo (art. 1 della legge n. 56 del 1989).