(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale è necessaria la prova del sicuro ravvedimento del condannato; pertanto, non può essere accolta l'istanza volta ad ottenere, attraverso il suddetto beneficio, l'inserimento del condannato in una struttura terapeutica per meglio conseguire il raggiungimento del traguardo di emenda. (Nella specie, era stata rappresentata la necessità di proseguire all'esterno il percorso terapeutico già iniziato presso il carcere minorile, che sarebbe stato compromesso con il trasferimento della condannata al carcere per adulti, una volta raggiunta la maggiore età).