(massima n. 1)
In tema di associazione di tipo mafioso, integra la materialitą del «concorso esterno» l'attivitą del magistrato che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, assicuri, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici della associazione mafiosa, il proprio voto favorevole alla assoluzione di imputati appartenenti al sodalizio stesso e una gestione compiacente del dibattimento, cosģ precostituendosi un giudice non imparziale ma prevenuto in favore degli imputati, il cui sodalizio si rafforza per effetto del contributo del membro della istituzione giudiziaria, e non essendo viceversa necessaria la prova che egli abbia anche persuaso e orientato le scelte degli altri membri del collegio. (In motivazione la Corte ha censurato la decisione dei giudici di merito i quali avevano assolto il magistrato sul rilievo che era mancata la prova del condizionamento operato dall'imputato sugli altri giudici, pur in presenza di indizi quali dichiarazioni di collaboranti non valutati nella loro globalitą).