Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1408 del 16 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Non è penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 650 c.p. richiamato dall'art. 17 ter R.D. n. 773 del 1931 e succ. modif. — Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza —, la violazione dell'ordinanza sindacale di sospensione di un'attività commerciale, perché detta attività è estranea alla previsione del menzionato art. 17 ter che, nel prevedere la cessazione ovvero la sospensione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione, ha riguardo soltanto alle attività di possibile turbamento per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, per le quali le norme dell'indicato Testo unico prescrivono la necessità della preventiva autorizzazione di polizia.

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