(massima n. 1)
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilitā di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi (nella specie, attivitā industriale) integra gli estremi di un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma secondo, legge n. 447 del 1995, mentre la rilevanza penale della condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 c.p. č circoscritta alla violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore.