(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 609 septies, comma quarto, n. 2 c.p., il reato di violenza sessuale commesso dal genitore o dal tutore č procedibile d'ufficio anche nei casi in cui il soggetto passivo sia maggiorenne. (La Suprema Corte ha precisato che, nel caso di relazione tra genitore e figlio le condotte di violenza o di abuso, oltre a creare nel soggetto passivo una condizione di soggezione rispetto all'agente, sono sempre in grado di annullare la reazione e l'autodeterminazione del figlio vittima del reato sessuale).