(massima n. 1)
Non sussiste il reato di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) nel fatto di chi assista taluno avanti al giudice di pace per una causa civile di valore inferiore al milione di lire, posto che in tali procedimenti, ove non ritengano di agire personalmente (in applicazione del comma primo dell'art. 82 c.p.c.), le parti possono farsi rappresentare da altra persona alla sola condizione del conferimento di un mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato (art. 317, comma primo, stesso codice), senza necessitą che il mandatario sia abilitato all'esercizio della professione forense. (Fattispecie relativa ad assistenza prestata da avvocato la cui abilitazione era stata revocata dal competente Consiglio dell'Ordine).