(massima n. 1)
La liberazione condizionale postula un giudizio prognostico circa la condotta della persona condannata tale escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile grado di pericolositą sociale e la conseguente probabilitą di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti. Pertanto la gravitą del reato e la capacitą a delinquere palesata con la sua commissione possono assumere rilevanza esclusivamente come dato iniziale della valutazione che deve avere riguardo al comportamento tenuto dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena.