(massima n. 1)
L'interdizione dell'imputato non comporta l'obbligo del giudice di accertarne d'ufficio l'incapacità di partecipare coscientemente al processo e di disporre la sospensione di cui all'art. 70 c.p.p., in quanto l'interdizione presuppone l'incapacità di provvedere ai propri interessi ed il procedimento penale può svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi e, giudizialmente interdetto, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l'ausilio tecnico del difensore, essere consapevole protagonista del processo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito, escludendo che egli, quand'anche informato della esistenza di una sentenza di interdizione, avrebbe dovuto azionare la procedura di cui all'art. 70 c.p.p., della quale, peraltro, non gli era mai stata richiesta l'applicazione).