(massima n. 1)
Può integrare il tentativo di rapina anche il mero possesso di armi, pur se di fatto non utilizzate, in quanto l'univocità della condotta va apprezzata, senza tenere conto della distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, nelle sue caratteristiche oggettive, così da verificare se sia tale da rivelare le finalità attraverso l'apprezzamento, secondo le regole di comune esperienza, della natura e dell'essenza degli atti compiuti e del contesto in cui si inseriscono. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il mero possesso di armi, di fatto non utilizzate, costituiva atto univoco di tentativo di rapina aggravata, tenuto conto del contesto dell'azione, ed in particolare del buono stato delle armi, peraltro entrambe dotate di proiettili, e del fatto che una di esse era già predisposta all'immediato uso mediante l'inserimento di un colpo in canna).